La responsabilità (disciplinare, amministrativa, civile e/o penale)
che può eventualmente scaturire dall'esercizio della professione
di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico in una Azienda Sanitaria
è correlata sia all'ambito professionale vero e proprio (e, ovviamente,
al settore di appartenenza) sia alle attività collaterali che il
tecnico, in qualità di dipendente, è tenuto ad eseguire.
In sintesi, si avrà responsabilità (o presunzione della
stessa fino al giudizio definitivo) quando la "regola" violata
prevista da leggi, codici, regolamenti, procedure o discipline
riguarderà fatti concernenti i seguenti campi di attività:
-
la corretta identificazione e conservazione (non oltre la scadenza!)
dei reagenti utilizzati nonché l'adeguato smaltimento dei rifiuti,
attività sempre più oggetto di controllo da parte dei N.A.S.;
-
l'adempimento degli obblighi previsti dal D. Leg. 46/97 sui "dispositivi
medici" (art. 9 e 10), il quale prevede che gli operatori sanitari privati
e pubblici, sulla base di quanto rilevato nell'esercizio delle proprie
attività, debbano comunicare al Ministero della sanità [http://www.sanita.it/dispmed/default.htm]
i dati relativi agli incidenti che hanno coinvolto un dispositivo
(es. filtro deleucocitante) nonchè, direttamente o tramite la struttura
sanitaria di appartenenza, qualsiasi alterazione delle caratteristiche
e delle prestazioni di un dispositivo o di inadeguatezza nelle istruzioni
per l'uso da cui potrebbe derivare il decesso o il grave peggioramento
delle condizioni di salute di un paziente o di un operatore ;
-
la decontaminazione biologica del posto di lavoro e delle apparecchiature
inviate all'esterno del laboratorio (per riparazioni, etc);
-
la diligente custodia e la competente conservazione dei numerosi
tipi di materiali biologici da analizzare, per non comprometterne le caratteristiche
morfologiche e bioumorali e, conseguentemente, il giudizio clinico finale;
-
la validazione tecnica, effettuata con la necessaria perizia, dei
risultati analitici personalmente ottenuti, limitatamente alla garanzia
della corretta applicazione dei protocolli di lavoro approvati dal Direttore
del laboratorio. Tale responsabilità può comportare l'apposizione
della firma, in qualità di analista, sul rapporto analitico
fornito al curante in condizioni di emergenza, purché tale pratica
sia espressamente approvata dal Direttore del laboratorio;
-
l'applicazione diligente e prudente delle norme di buona
pratica di laboratorio richiamate dai protocolli analitici e/o dalle linee-guida
raccomandate dalla comunità scientifica internazionale;
-
il mantenimento, nel tempo, della funzionalità dei delicati beni
strumentali utilizzati nel servizio, secondo il principio stabilito dall'art.
1176 del Codice Civile che recita: "nell'adempiere l'obbligazione il debitore
deve operare con la diligenza del buon padre di famiglia";
-
il rispetto delle norme per la prevenzione del contagio professionale (DM
28/9/90) e sulla sicurezza del lavoro (D. Leg. 626/94) previste per i lavoratori
dipendenti, anche nei confronti di eventuale personale affidato
in addestramento o in tirocinio tecnico-pratico;
-
il rispetto delle norme riguardanti la sicurezza del lavoro poste a carico
dei preposti, per il personale ufficialmente nominato a questo scopo (coordinatori
e facenti funzioni);
-
il rispetto del segreto professionale, delle norme sulla privacy (D.L 675/96
- art. 22 e 23) e il non utilizzo a fini privati di informazioni di cui
si disponga per ragioni di ufficio;
-
ogni eventuale altra responsabilità derivante da incarichi particolari,
i quali devono essere formalizzati in qualche documento ufficiale approvato
dal Direttore Responsabile (organigramma funzionale, job-description, matrici
di responsabilità, etc). Ad esempio: conservazione di documenti
o registri, predisposizione di capitolati per gare d'acquisto, collaudo
e "prove sul campo" di strumenti acquistati dal laboratorio, organizzazione
di ambulatori e centri per i prelievi, incarichi riguardo il "sistema qualità"
adottato dal servizio, rapporti con i fornitori, etc.
Un'ultima considerazione: la maggior parte degli "errori" commessi
in sanità e comportanti responsabilità professionale fortunatamente
non producono danno e pertanto non vengono sanzionati, però essi
non devono passare inosservati o, peggio ancora, deliberatamente nascosti
! Anzi, nell'interesse dell'utente e degli stessi operatori sanitari, ogni
errore evidenziato deve diventare una opportunità di miglioramento,
nello spirito del Total Quality Management.
I mezzi da adottare per la prevenzione degli "incidenti", data la molteplice
origine di questi ultimi, non possono essere nè semplici nè
uguali per tutti ma, al di là dei risvolti legali, l'errore deve
stimolare la necessità di scoprire le deficienze del sistema per
ridisegnare e riorganizzare i processi, esplorando le cause sottostanti
che ne hanno facilitato l'insorgere (ad esempio il sovraccarico di lavoro). |