1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze
infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia
professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia
della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate
dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonchè dagli
specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione
per obiettivi dell'assistenza.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni
legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, la valorizzazione
e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni
infermieristico-ostetriche al fine di contribuire alla realizzazione del
diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione nel Servizio sanitario
nazionale, all'integrazione dell'organizzazione del lavoro della sanità
in Italia con quelle degli altri Stati dell'Unione europea.
3. Il Ministero della sanità, previo parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, emana linee guida per:
a. l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta
responsabilità e gestione delle attività di assistenza
infermieristica e delle connesse funzioni;
b. la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli
di assistenza personalizzata.
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione
svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei
singoli individui e della collettività, attività dirette alla
prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure diagnostiche, al
fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili
professionali.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni
legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo
e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell'area
della riabilitazione, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta
responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, alla realizzazione
del diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e
al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel Servizio
sanitario nazionale, con l'obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi
sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell'Unione europea.
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica
e dell'area tecnico-assistenziale svolgono, con autonomia professionale,
attività tecnico-diagnostiche su materiali biologici o sulla persona,
ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto
nei regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi
profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanità.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni
legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo
e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell'area
tecnico-sanitaria, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta
responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, al diritto alla
salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento
della qualità organizzativa e professionale nel Servizio sanitario
nazionale con l'obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari
e gli ordinamenti degli altri Stati dell'Unione europea.
1. Gli operatori delle professioni sanitarie di vigilanza ed ispezione svolgono
con autonomia tecnico-professionale attività di prevenzione, verifica
e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita
e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità
pubblica e veterinaria. Tali attività devono comunque svolgersi
nell'ambito della responsabilità derivante dai profili professionali.
2. I Ministeri della sanità e dell'ambiente, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, emanano linee guida per l'attribuzione in
tutte le aziende sanitarie e nelle agenzie regionali per l'ambiente della
diretta responsabilità e gestione delle attività di competenza
delle professioni sanitarie di vigilanza ed ispezione.
1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con il Ministro della sanità, ai sensi e per gli effetti
di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, individua
con uno o più decreti i criteri per la disciplina degli ordinamenti
didattici di specifici corsi di laurea e di specializzazione ai quali possono
accedere gli esercenti le professioni di cui agli articoli 1,2,3 e 4 della
presente legge, in possesso di diploma universitario o di titolo equipollente
per legge.
2. Le università nelle quali è attivata la scuola diretta a
fini speciali per docenti e dirigenti di assistenza infermieristica sono
autorizzate alla progressiva disattivazione della suddetta scuola contestualmente
alla attivazione del corso di laurea.
1. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti
i pareri del Consiglio superiore di sanità e del comitato di medicina
del Consiglio universitario nazionale, include le diverse figure professionali
esistenti o che saranno individuate successivamente in una delle fattispecie
di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4.
2. Il Governo, con atto regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 18,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito
dall'articolo 19 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, definisce
la disciplina concorsuale, riservata al personale in possesso degli specifici
diplomi di laurea e di specializzazione di cui all'articolo 5 della presente
legge, per l'accesso ad una nuova qualifica unica di dirigente del ruolo
sanitario, alla quale si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti
per l'accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo
26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le regioni possono istituire
la nuova qualifica di dirigente del ruolo sanitario nell'ambito del proprio
bilancio, operando con modificazioni compensative delle piante organiche
su proposta delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.