Sentenza 11/12/92 n. 1456 del Consiglio di Stato, Sez. V

 "... è illegittimo l'ordine di servizio con cui l'U.S.L. dispone che i TLB (in turno di guardia dalle 20 alle 8) siano tenuti ad emettere referti esclusivamente sotto la propria responsabilità, con indebito ampliamento delle mansioni e delle connesse responsabilità come definite dagli art. 23 e 24 del D.P.R. 821/84".
 

COMMENTO
 

A commento di questa apparentemente "equa" sentenza del Consiglio di Stato, che stupisce per l'illogicità dei contenuti e il continuo richiamo a norme inesistenti o generiche, l'A.I.Te.La.B. ritiene doveroso fare alcune precisazioni, in quanto sia qui che altrove il termine "referto" viene usato in modo improprio o con significati diversi a seconda del contesto.

La nostra Associazione Professionale è convinta che il trend legislativo degli ultimi anni e la nuova discriminante sulle responsabilità prescritta dall'implementazione dei sistemi qualità nelle Aziende Sanitarie imponga una presa di posizione decisa sull'argomento, affrontandolo non in termini di rivendicazione ma attraverso una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità associate alle parti in causa.

Diventa pertanto prioritario definire in modo semplice e chiaro che cosa si intenda per "risultato analitico" e "referto analitico", se questi due termini possano essere considerati sinonimi oppure se essi individuino l'esito di atti professionali diversi, seppur complementari.

Infatti, relativamente all'uso corretto dei termini nel loro reale significato si evidenzia come il prodotto degli esami di laboratorio sui materiali biologici di derivazione umana possa essere espresso come "risultato" o come "referto".

Il "risultato" è l'espressione diretta di tale prodotto, valutato alla luce dei controlli indispensabili per garantirne l'esattezza e la qualità, ma privo di qualsiasi interpretazione o valutazione clinica.

D'altro canto, secondo la normativa vigente, competono al tecnico tutti gli atti professionali diretti alla produzione del risultato attraverso l'utilizzo e la gestione delle procedure, dei protocolli e dei piani di lavoro approvati dal Responsabile del Laboratorio. Tali atti si espletano dalla fase preanalitica intralaboratorio alla fase analitica fino alla trascrizione dei valori ottenuti, attraverso una corretta e responsabile valutazione critica del dato analitico.

Il "referto", invece, è l'interpretazione clinica dei risultati alla luce delle loro configurazioni e interazioni reciproche e del quadro clinico al quale si riferiscono. Il referto, infatti, o è "interpretativo", cioè aggiunge un plusvalore scientifico sotto forma di commento, diagrammi, comparazioni, suggerimenti, interpretazioni, livelli decisionali, profili d'organo, possibilità diagnostiche, etc., o non è un referto nell'originario significato medico di "reperto trasformato", cioè di un dato analitico integrato ad informazione specialistica.

Pertanto, la firma del tecnico in quanto "analista", cioè colui che ha eseguito materialmente l'esame, (se non è necessario o possibile, per motivi di urgenza o di organizzazione del lavoro, aggiungere una interpretazione al risultato) è sufficiente per garantire l'attendibilità analitica del dato prodotto, essendo il TLB in prima persona il responsabile della validazione tecnica degli esami da lui eseguiti.
 
La responsabilità del tecnico nel consegnare i risultati in urgenza si mantiene, quindi, nell'ambito delle proprie competenze e si limita a quella derivante dalla corretta applicazione delle metodiche e dei sistemi di controllo di qualità approvati dal Responsabile del Laboratorio.

Per essere ancora più espliciti, se è richiesta la presenza fisica del laureato di laboratorio nelle ore notturne deve essere chiaro che il suo compito non è quello di controllare "a vista" il tecnico mentre esegue le analisi, in quanto egli è perfettamente autonomo in questa funzione, ma di fornire prestazioni diverse e aggiuntive tali da giustificare il maggior costo necessario per trasformare il risultato analitico ottenuto dal tecnico in un "referto" clinico-laboratoristico.
 
D'altra parte, in caso di necessità, nulla vieta al medico curante che riceve il risultato dei test di attivarsi per acquisire il parere e l'interpretazione del collega specialista di laboratorio.


Normativa...